Statuto del Laboratorio d’Arte Bonsai

Di seguito è riportato lo Statuto dell’Associazione “Laboratorio d’Arte Bonsai”, trascritto dal documento originale. Il documento definisce denominazione, sede, scopi sociali, modalità di adesione, organi dell’Associazione e norme di funzionamento del Club.

Denominazione – Sede – Scopo

Art. 1

È istituita una Associazione denominata “Laboratorio d’Arte Bonsai”.

Essa ha durata a tempo illimitato.

Art. 2

L’Associazione ha sede in Staranzano, Strada delle Acacie 1, presso la Cooperativa Florigiula.

Art. 3

L’Associazione, che non ha fini di lucro e si mantiene completamente estranea da questioni di carattere politico ed apartitica, ha come scopi sociali:

  • promuovere la conoscenza del bonsai in tutti i suoi aspetti artistico, scientifico, hobbistico e naturalistico mediante dimostrazioni, corsi e mostre;
  • patrocinare e coordinare studi e ricerche sulle varie tecniche colturali dei bonsai;
  • incoraggiare uno stile italiano e carsico per una maggiore conoscenza delle essenze nostrane;
  • promuovere ed incrementare rapporti e scambi con analoghe associazioni;
  • organizzare mostre per evidenziare l’importanza del valore artistico, educativo e dell’utilizzazione come passatempo sano, accessibile e, con le debite cure, rispettoso della natura;
  • organizzare corsi d’istruzione sulla coltivazione dei bonsai;
  • rilasciare certificati, premi, quali riconoscimenti di meriti per ricerche, tecniche e culturali, risultati positivi ottenuti nella coltura del bonsai;
  • organizzare viaggi, gite a scopo di ricerca, informazione e turismo per gli appassionati del bonsai;
  • collaborare alla realizzazione di appunti, pubblicazioni, ecc. riguardanti la coltivazione del bonsai.

Soci

Art. 4

All’Associazione si possono iscrivere tutte le persone inclini all’arte bonsai siano esse di nazionalità italiana o straniera, enti, istituti, società commerciali ed imprenditori operanti nel settore vivaistico e floreale; i predetti soggetti saranno associati su accoglimento del Consiglio Direttivo.

Per i soci juniores, minori di 18 anni, sarà necessario che la domanda d’ammissione venga controfirmata dai genitori.

L’ammontare della tassa d’iscrizione e della quota annuale d’adesione per un socio saranno proposte anno per anno dal Consiglio Direttivo e deliberate dall’Assemblea dei soci.

La quota annuale verrà versata entro il 31, trentuno, gennaio di ciascun anno.

Art. 5

Ai soci è riservato il diritto di frequentare i locali negli orari stabiliti, usufruire delle attrezzature dell’Associazione, partecipare alla vita sociale, a tutte le manifestazioni ed alle iniziative promozionali e sociali organizzate dall’Associazione.

Art. 6

Il socio che intenda recedere deve comunicarlo per scritto entro due mesi prima della scadenza di ogni esercizio.

Il socio può essere escluso con decisione del Consiglio Direttivo:

  1. per indegnità;
  2. per violazione delle norme statutarie;
  3. per morosità nel versamento della quota associativa.

Al recesso o esclusione da socio la persona non avrà diritto ad alcun rimborso da parte dell’Associazione.

Organi sociali

Art. 7

Organi sociali sono l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di cinque soci eletti dall’Assemblea.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 9

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 10

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o in assenza di entrambi dal più anziano d’età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 12

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, coordina attività e iniziative, convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno.

In caso di sua assenza o impedimento o dimissioni lo sostituisce il Vice Presidente.

Art. 13

Il patrimonio dell’Associazione per l’attuazione dei suoi scopi sociali è affidato al Tesoriere il quale redige in collaborazione con il Segretario i bilanci consuntivi e preventivi.

Assemblea

Art. 14

L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa che al momento della convocazione abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

I minori possono partecipare e votare nell’assemblea con l’assistenza di uno dei genitori.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell’art. 20 del Codice Civile.

L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Art. 15

L’Assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, sulle modificazioni dell’atto costitutivo e statuto, e su tutto quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 16

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in sua mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, e se lo ritiene necessario, due scrutatori.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 17

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile.

Le modificazioni allo Statuto devono essere approvate dall’assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci ordinari presenti all’assemblea in prima convocazione e con qualunque numero dei presenti e la maggioranza dei votanti in seconda convocazione.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 18

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  • dalle tasse di iscrizione e quote annuali;
  • dai contributi e elargizioni di qualsiasi ente pubblico, persone fisiche e giuridiche.

Il patrimonio è costituito:

  • dai fondi di riserva creati con eventuali eccedenze di bilancio;
  • beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione.

Art. 19

L’esercizio finanziario chiude al 31, trentuno, dicembre di ogni anno.

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo.

Esso sarà portato all’approvazione dell’Assemblea entro il 31, trentuno, marzo successivo.

Collegio dei Revisori

Art. 20

Qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno, la gestione dell’Associazione verrà controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall’Assemblea dei Soci.

I Revisori saranno rieleggibili.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori di società di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Scioglimento

Art. 21

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Controversie

Art. 22

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci o tra soci e l’Associazione e suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio dei Revisori, che giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedure.

Il suo lodo sarà inappellabile.

Art. 23

Per quanto non disposto valgono le vigenti leggi in materia di libere associazioni.